Raccolta dati catastali - FAQ
COS’E’
La raccolta dei dati catastali è un obbligo richiesto da parte dell’Agenzia delle Entrate alle Aziende che svolgono attività di fornitura o somministrazione di energia elettrica, gas, servizi idrici e prestazioni complesse quali il teleriscaldamento, in base al quale le stesse devono richiedere ai propri clienti i DATI CATASTALI RELATIVI ALL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ UBICATA
I riferimenti di legge sono:
q Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) art. 1 comma 333;
q Circolare Agenzia delle Entrate n. 44/E del 19/10/2005;
q Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16/03/2005;
q Provvedimento del 02/10/2006 pubblicato in G.U. n. 247 del 23/10/2006 e Circolare Agenzia delle Entrate del 10/11/2006;
- Interpello –Esclusione Enti pubblici del 08/08/2007
e relative modifiche e integrazioni.
1) DOVE SI POSSONO TROVARE I DATI CATASTALI?
I dati catastali si possono reperire nell’atto di acquisto di un immobile o nella denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato), in una denuncia o comunicazione ICI presentata in anni precedenti, ovvero in un certificato/visura catastale.
In ultima analisi, è possibile recarsi all’ufficio di Catasto di riferimento nel Comune ove è ubicato l’immobile.
Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o dal catasto terreni (per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali).
2) SE NON SI RIESCE A REPERIRE ROGITO O ALTRI DOCUMENTI UTILI?
In mancanza delle dichiarazioni, è necessario rivolgermi al catasto e/o ad un notaio x fare una visura catastale.
3) PER
Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate ad una sola utenza (es. unica fornitura di energia elettrica che alimenta sia l’appartamento che la cantina o il box), occorre indicare solo i dati identificativi catastali dell’unità immobiliare principale (es. appartamento).
4) PER LE FORNITURE INTESTATE AD UN CONDOMINIO, COME CI SI COMPORTA?
Per gli immobili condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile condominiale nel suo complesso, per il quale l’utenza è stata attivata unitariamente.
5) E’ POSSIBILE CHE UN IMMOBILE NON SIA ACCATASTATO?
Sì, si tratta di casi rari. Il cliente è comunque tenuto a barrare la casella opportunamente indicata sul modulo e a restituirlo firmato ad BAS-SII.
6) IN CASO DI DUBBI E/O CONTESTAZIONI A CHI E’ NECESSARIO RIVLGERSI?
Il cliente può rivolgersi direttamente al numero verde dell'Agenzia delle Entrate 848.800.444, o può consultare il sito internet dell'Agenzia stessa www.agenziaentrate.gov.it.
7) IL CLIENTE E’ OBBLIGATO A COMUNICARLI?
Sì, nell'ipotesi di omessa comunicazione dei dati catastali, il cliente è comunque tenuto a barrare la casella opportunamente indicata sul modulo e a restituirlo firmato ad BAS-SII.
BAS-SII fa presente che che, in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005 e ai sensi dell'art. 13, comma. 1, lett. c del D.P.R. 29.9.1973 n. 605 (modificato dall'art 2 del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito nella L. 2.12.2005 n. 248), è tenuta a farne segnalazione all'Agenzia delle Entrate e fa sapere che potrebbero insorgere opportuni controlli fiscali con l’applicazione al Cliente di una sanzione amministrativa da 103,00 Euro a 2.065,00 Euro.
La sanzione potrà essere applicata anche qualora i dati venissero comunicati in maniera incompleta o inesatta. I criteri per l’applicazione delle sanzioni non sono noti.
8) A QUALI CLIENTI VENGONO RICHIESTI DATI CATASTALI?
Il modulo deve essere compilato dalla stessa persona che sottoscrive il contratto di fornitura, anche se diversa dal proprietario dell’immobile ma sia, ad esempio, titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc...) sull'immobile stesso o ne sia conduttore o comodatario.
In tutti i casi di nuovi contratti stipulati a partire dal 01/04/2005, i dati catastali vengono chiesti al cliente contestualmente all’attivazione del contratto e vengono poi riportati sul contratto di fornitura a lui intestato.
Ai sensi dell’articolo 1.5. della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del
BAS-SII provvederà a raggiungere tutti i clienti, inviando un modulo allegato alle bollette e/o con lettera separata.
9) COME DEVONO ESSERE COMUNICATI I DATI CATASTALI?
BAS-SII provvederà a trasmettere ai clienti, unitamente al modulo da compilare, anche una busta pre-affrancata che il cliente potrà utilizzare per restituire, tramite posta, il modulo compilato e firmato.
In alternativa, il cliente può recarsi presso gli sportelli in Via Suardi
11) SE UN CLIENTE HA GIA’ COMUNICATO I DATI CATASTALI IN PRECEDENZA A BAS-SII, COME SI DEVE COMPORTARE?
Nel caso BAS-SII fosse già in possesso dei dati catastali, gli stessi verranno comunque richiesti al cliente, che dovrà perciò rendere il modulo DEBITAMENTE FIRMATO.
12) SE I DATI CATASTALI RIPORTATI SUL MODULO NON FOSSERO CORRETTI, IL CLIENTE COSA DEVE FARE?
Il cliente è tenuto a verificare la correttezza dei dati di cui BAS-SII fosse in possesso ed, eventualmente, a correggerli in modo leggibile.
13) E’ POSSIBILE ALLEGARE COPIE DEL ROGITO O DI ALTRI DOCUMENTI AL MODULO DA RESTITUIRE A BAS-SII?
Assolutamente no. Non verranno presi in considerazione.
14) SE IL CLIENTE E’ INTESTATARIO DI PIU’ SERVIZI CON BAS-SII, AD ESEMPIO GAS ED ELETTRICITA’, E’ TENUTO A FORNIRE I DATI PER TUTTI I SERVIZI?
Si. BAS-SII raccoglie i dati catastali per il servizio acqua. BAS-Omniservizi per gas metano, igiene urbana ed energia elettrica.
15) E’ POSSIBILE UTILIZZARE UNO STESSO MODULO PER FORNIRE A BAS-SII DATI CATASTALI RIFERITI A PIU’ PUNTI DI FORNITURA?
Qualora sia necessario indicare i dati catastali relativi a più immobili intestati al medesimo cliente, questi potrà utilizzare, oltre al modulo originale rilasciato da BAS-SII, anche delle copie fotostatiche, ovviamente modificando i dati opportunamente. E’ meglio, tuttavia, aspettare che sia BAS-SII a inviare i moduli per i diversi punti interessati, in quanto provvederà direttamente a raggiungerli tutti, anche in momenti diversi (seguendo il ciclo di fatturazione).
16) E’ POSSIBILE SOTTOSCRIVERE IL MODULO CON I DATI CATASTALI DI UN IMMOBILE SE NON SI E’ TITOLARI DI REGOLARE CONTRATTO DI FORNITURA SULLO STESSO?
Sì, ma è necessario rinnovare/volturare il contratto di fornitura all’intestatario corretto.
17) I CONTRATTI DI FORNITURA TEMPORANEA E MUTUO SOCCORSO SONO SOGGETTI ALL’OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI?
No. Per le forniture temporanee -identificate come tali secondo i presupposti di legge- non esiste l’obbligo di comunicare i dati
Tuttavia la società erogatrice (BAS-SII) è comunque obbligata a comunicare queste situazioni all’Agenzia delle Entrate, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1.6. della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 19/10/2005.
18) COS’E’ L’EDIFICIO?
E’ un codice che esiste in casi rari e identifica tipicamente grandi immobili, come ad es. un supercondominio nel suo insieme (=insieme di più scale).
19) SE
I dati catastali devono essere dichiarati dal soggetto titolare del contratto di fornitura. E’ opportuno adeguare il contratto con BAS-SII venendo allo sportello in via Suardi
20) SE
L’Agenzia delle Entrate specifica che “i dati sono dichiarati dagli utenti”. BAS-SII, che ha opportunamente informato la clientela, non può ritenersi responsabile della mancata comunicazione di ritorno dalla stessa.
21) SE NON SI POSSIEDONO TUTTI GLI IDENTIFICATIVI CATASTALI (ES. il FOGLIO, NON IL SUBALTERNO) ?
Ogni immobile può avere tutti o solo alcuni campi identificativi dei dati catastali (il subalterno, ad es., non sempre è presente).
22) SE
La può richiedere agli sportelli BAS-SII che fornirà modulo precompilato, oppure potrà scaricarlo dal sito internet aziendale nella sezione modulistica (www.basssi.it), sul quale DEVE ESSERE APPOSTO IL CODICE CLIENTE E CODICE SERVIZIO X CONSENTIRE
23) SE IL MODULO VIENE RITORNATO A BAS-SII OLTRE IL 20° GIORNO DAL RICEVIMENTO, IL CLIENTE INCORRE NELLE SANZIONI?
No, la data non è vincolante. E’ importante sapere però che i dati devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate da parte di BAS-SII entro il 20 aprile di ogni anno: è quindi opportuno farli avere antecedentemente a tale data.
24) SE IL MODULO VIENE RESTITUITO IN MODO INCOMPLETO O IN BIANCO, COME VIENE CONSIDERATO?
Per legge BAS-SII dovrà darne evidenza all’Agenzia delle Entrate. Il modulo viene registrato come è stato ritornato dal cliente e, come tale, inviato all’Agenzia delle Entrate.
25) SE L’ANAGRAFE TRIBUTARIA RISCONTRA L’INESATTEZZA O L’INCONGRUENZA DEI DATI DEL CLIENTE, COSA ACCADE?
Il cliente può andare incontro a sanzioni a seguito di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
26) UNA VOLTA RICEVUTI I MODULI DA PARTE DEI CLIENTI, VIENE FATTO UN CONTROLLO DA PARTE DI BAS-SII PRIMA DELL’INVIO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE?
No, BAS-SII fa solo da intermediario con l’Agenzia delle Entrate e rileva i dati così come forniti/sottoscritti (in caso di modulo pre-compilato e non modificato) dal cliente.
27) IL CLIENTE PUO FORNIRE I DATI CON PROPRI MODELLI O AUTOCERTIFICAZIONI O ALTRI DOCUMENTI?
No, sempre meglio richiederne una ad BAS-SII, in quanto la rilevazione avviene in modo automatico su modello pre-impostato. Inoltre, non verranno presi in considerazione ulteriori allegati.
28) SE IL CLIENTE E’ IMPOSSIBILITATO A RESTITUIRE IL MODULO MEDIANTE I CANALI ATTIVATI DA BAS-SII, PUO’ TRASMETTERLI IN VIA ECCEZIONALE TRAMITE TELEFONO?
NO, è necessaria
29) SE IL CLIENTE STA PER TRASFERIRSI, DEVE COMUNICARE I DATI DELLA VECCHIA O DELLA NUOVA RESIDENZA?
Sicuramente della nuova. Preferibilmente, anche della vecchia.
Domande compilazione scheda :
30) SE
Sì, è necessario correggere i dati, ma anche intestare il contratto alla persona corretta, RIVOLGENDosi allo sportello BAS-SII con i relativi documenti (vedi FAQ “Come variare l'intestazione di un contratto”).
31) SE
Sì.
32) SE IL MODULO VIENE COMPILATO IN MODO ERRATO, E’ POSSIBILE CORREGGERLO?
Sì, ma è anche possibile fare una copia, riportando sempre il codice cliente ed il codice servizio.
33) SE
Per operare in Italia, se si svolge attività di impresa, è necessario avere P.IVA. italiana o avere sicuramente almeno il codice fiscale italiano.
34) SE I CARATTERI DI OGNI PARAMETRO CATASTALE SUPERANO IL NUMERO DELLE CASELLE A DISPOSIZIONE?
Non dovrebbe capitare, eventualmente è possibile uscire dalle caselle, in modo leggibile.
35) QUALI SONO I CASI DI IMMOBILI NON ISCRIVIBILI A CATASTO?
Sono casi rari. Non è la normalità delle situazioni. Significa che l’immobile non è stato iscritto a catasto e, quindi, può essere un’anomalia o un’evasione.
36) SE I DATI PRE-COMPILATI DA BAS-SII SONO ERRATI, E’ POSSIBILE CORREGGERLI?
Sì. A mano, di fianco o sopra e in modo LEGGIBILE. Probabilmente il cliente verrà contattato in un secondo tempo per adeguare il contratto.
37) I DATI CATASTALI SONO RIPORTATI ANCHE SUL CONTRATTO D’AFFITTO?
Non è detto.
38) QUALI SONO I CASI DI FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI URBANI?
Ad esempio, i fabbricati rurali.
39) PER GLI IMMOBILI DOVE E’ IN CORSO UN’UNIFICAZIONE O SCISSIONE DI LOCALI, QUALI DATI SONO DA INDICARE?
Quelli in essere alla data di sottoscrizione del contratto. A seguito della pratica di adeguamento catastale, è opportuno comunicare i dati corretti.
40) PER LE FORNITURE INTESTATE AL CONDOMINIO-CASA CHE SERVONO PIU’ BOX, CANTINE, UFFICI, COSA INDICARE?
Vanno indicati i dati del condominio principale, a meno che ci siano situazioni di locali adibiti ad uso commerciale o altro (es. casa del portiere), che saranno oggetto di comunicazione separata.
41) PER GLI IMMOBILI RELATIVI AD UTENZE PUBBLICHE, COME CI SI DEVE COMPORTARE?
La norma ha chiarito, in data 08/08/2008 l’esclusione delle utenze pubbliche dall’invio dei dati catastali, nel caso in cui gli immobili ad esse intestati siano utilizzati per scopi istituzionali. Non sapendo, a priori, se un immobile sia dedicato a scopi diversi (es. portierato, piscine, palestre,…), BAS-SII ha inviato il modulo a tutti, lasciando agli Enti stessi la responsabilità di ritornare i dati nei soli casi dovuti.
