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Servizi Idrici Integrati

Variazione Tariffe

DELIBERA CIPE n. 117 del 18 dicembre 2008

 (pubblicata in G.U. il 26 marzo 2009)

 

Adeguamento per il periodo 2003/2007

 

La delibera CIPE n. 117/08 prevede che i gestori in regime transitorio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione possano chiedere un aumento tariffario fino a un massimo del 5% con decorrenza dal 26 marzo 2009, sulla base del rispetto dei seguenti requisiti:

 

-         presentazione all’ente competente (ex UPICA) e al CIPE di una relazione sulla gestione per il periodo 2003/2007, redatta secondo il formulario allegato alla Delibera;

-         certificazione del superamento del minimo impegnato, di cui alla delibera CIPE n. 52/2001, o delle modalità atte ad eliminarlo comunque entro il 31 dicembre 2010;

-         dichiarazione del valore assunto dal coefficiente di interruzione del servizio, Int, nel territorio servito dall’azienda.

 

Nel territorio gestito il coefficiente Int deve essere inferiore o uguale al 5%.

Se il coefficiente Int assume un valore compreso tra il 5% e il 10% il valore del’incremento tariffario richiesto è decurtato proporzionalmente fino ad assumere valore nullo per Int.=10%.

 

L’adeguamento tariffario per tale periodo è pari al 5%.

 

 Adeguamento per il 2008

 

I gestori possono chiedere l’adeguamento per il 2008 delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, trasmettendo entro il 30 maggio 2009 l’aggiornamento dei dati nella relazione sulla gestione (modulario), con decorrenza 1° luglio 2009.

 

L’adeguamento è calcolato secondo la seguente formula:

 

delta T = P – X + 5 * I

 

con

 

P = tasso di inflazione programmata per il 2008 (pari a 1,7%)

 

X = variazione di produttività nel 2008 rispetto al 2007,  calcolata come differenza tra il rapporto tra ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al personale nel 2008 e  rapporto ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al personale 2007. La variazione di  produttività così valutata potrà essere valorizzata ai fini del conguaglio dell’adeguamento tariffario nel limite dell’1,15%, sia in eccesso che in difetto.

 

I = rapporto tra investimenti realizzati e investimenti programmati nel periodo 1° luglio 2003 – 30 giugno 2008, rispetto al programma di investimenti approvato dall’ATO dall’ente locale competente, al netto dei contributi ricevuti.

 

I = (somma Ninv + somma ManStr - Contributi) / (InvProgr - Contr)

 

con

Ninv = nuovi investimenti

ManStr = investimenti per manutenzione straordinaria

 

InvProgr = investimenti previsti/programmati

 

 

Nel caso in cui il gestore abbia realizzato Investimenti non programmati e/o approvati dall’ATO, la formula per la determinazione del coefficiente è la seguente:

 

I = 1,4 x (somma Ninv + somma Manstr - contributi) / somma fatturato

 

con

Ninv = nuovi investimenti

ManStr = investimenti per manutenzione straordinaria

 

Nel caso in cui il gestore si trovi nella situazione di aver realizzato sia investimenti programmati dall’ATO che investimenti non programmati dall’ATO, devono essere applicate le due formule per i valori di pertinenza e deve essere calcolare la media ponderata degli incrementi tariffari risultanti (vedi dettaglio calcolo allegato).

 L’adeguamento tariffario per tale periodo è pari al 2,73%.

 

 Scarica le tariffe di bacino in vigore dal 1° luglio 2009 (.pdf  41 kb)


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